Un istituto a cavallo tra il diritto penale e il diritto civile
- Avv.ElisaCarucci

- 12 nov 2025
- Tempo di lettura: 1 min

L’istituto della diffamazione si trova a cavallo tra il diritto penale e il diritto civile. Non a caso, si trovano pronunce rilevantissime tanto nella giurisprudenza penale quanto nella giurisprudenza civile. Impossibile, quindi, anche per una civilista come me non occuparsi della materia senza immergersi nell’universo penalistico.
Dunque, i profili generali dell’istituto interessano sia nell’ambito di un procedimento penale sia nell’ambito di un giudizio civile risarcitorio.
Ovviamente, è nel Codice Penale che troviamo la norma che disciplina il reato di diffamazione, l’art. art. 595 c.p. ed anche la norma che disciplina la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, l’art. 51 c.p., che costituisce ormai un consolidato punto di riferimento dei diritti di cronaca e critica. Tali norme vengono però considerate e quindi utilizzate anche dal giudice civile che, seppur incidentalmente, dovrà valutare la sussistenza del reato di diffamazione per poi poter passare al conseguente ma separato vaglio della sussistenza del danno in capo al preteso danneggiato. Perché non ci dimentichiamo che il preteso danneggiato che sceglie la via civilistica anziché quella che porterebbe il preteso diffamatore davanti al giudice penale, lo fa essenzialmente per ottenere un risarcimento economico.
E se il giudice civile ritiene che non si sia integrata la fattispecie della diffamazione, cosa farà? Il giudice civile può sì considerare non integrato il reato di diffamazione per carenza di uno dei requisiti della fattispecie penale ma può altresì considerare configurato un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e ritenere così la condotta del preteso diffamatore causatrice di un danno ingiusto, con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico.





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