Il giudizio civile di risarcimento per diffamazione e la precedente fase di mediazione
- Avv.ElisaCarucci

- 25 nov 2025
- Tempo di lettura: 2 min

Il giudizio civile volto a ottenere il risarcimento del danno per pretesa diffamazione a mezzo stampa inizia con la notifica di un atto di citazione con il quale il soggetto che si senta leso da un articolo di stampa, chiama in causa l’autore dell’articolo e spesso anche l’editore e il direttore responsabile della testata giornalistica su cui l’articolo è stato pubblicato.
È necessario però ricordare che prima della notifica dell’atto di citazione, colui che voglia intraprendere un giudizio civile dovrà esperire la procedura di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Infatti, il risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa è tra le materie per cui la mediazione è obbligatoria ovvero rappresenta una condizione di procedibilità. Cosa significa?
Significa che non si può iniziare un giudizio senza che tale condizione di procedibilità sia stata esperita e, nel caso in cui ciò non sia accaduto, l'improcedibilità della domanda dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi, il Giudice inviterà le parti ad attivare la procedura entro un termine stabilito, rinviando la causa a un’udienza successiva di verifica.
A cosa serve la mediazione?
L’istituto della mediazione serve a comporre una controversia tra le parti in via “amichevole”, senza ricorrere al Giudice, attraverso l’ausilio di un mediatore imparziale. La difesa tecnica è obbligatoria quindi le parti non sono sole ma già assistite dai propri difensori. Ove tale via bonaria non porti a nulla, allora si apriranno le porte del Tribunale.
È interessante evidenziare che la c.d. Riforma Cartabia ha modificato, tra l’altro, anche la disciplina della mediazione, in particolare nella parte dedicata alle sanzioni per mancata partecipazione alla procedura.
Invero, l’art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010 – introdotto dall’art. 7 comma 1 lett. p del D. lgs n. 149/2022 e modificato a distanza di due anni dall’ art. 1 comma 1 lett. n del D.lgs. 27 dicembre 2024 n. 216/2024 - prevede tre ordini di sanzioni che possono essere irrogate alla parte che, senza giustificato motivo, non partecipi al primo incontro di mediazione: (i) la mancata partecipazione, può essere valutata dal giudice per desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c.; (ii) se la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice deve condannare la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; (iii) sempre nel caso di mediazione obbligatoria, e solo su domanda della controparte, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Concludendo, sia che attiviate sia che subiate un giudizio civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, è necessario guardare anche alla precedente fase della mediazione poiché essa, tanto nella forma quanto nella sostanza, merita particolare attenzione.





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